IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 21 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  La  frazione  Scampitella del comune di Trevico e' eretta in comune
autonomo  con  la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta
planimetrica annessa al presente decreto.
  Il   Prefetto   di   Avellino,   sentita   la   Giunta  provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e finanziari fra i Comuni anzidetti.